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Sez. L, Sentenza n. 43 del 05/01/1980 (Rv. 403419 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - PERSISTENZA - COMPORTAMENTI DEGLI SCIOPERANTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ALTRI LAVORATORI NON SCIOPERANTI O DEL DATORE DI LAVORO, TUTELATI DALLA COSTITUZIONE O DALL'ORDINAMENTO GENERALE - ATTINENZA CON LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403419-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE - EFFETTI - VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE - PERSISTENZA - COMPORTAMENTI DEGLI SCIOPERANTI COSTITUENTI VIOLAZIONE DEI DIRITTI DEGLI ALTRI LAVORATORI NON SCIOPERANTI O DEL DATORE DI LAVORO, TUTELATI DALLA COSTITUZIONE O DALL'ORDINAMENTO GENERALE - ATTINENZA CON LA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA LAVORATIVA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Durante lo sciopero, mentre restano sospese le obbligazioni relative alla prestazione di lavoro e al pagamento delle retribuzioni, non restano sospesi gli altri diritti od obblighi costituenti il contenuto del rapporto di lavoro, i quali siano estranei alla sospensione della prestazione lavorativa, che costituisce l'essenza del diritto di sciopero; onde rimane inalterato, anche durante lo sciopero, il vincolo della subordinazione e non attengono alla sospensione dell'attivita lavorativa quei comportamenti degli scioperanti che si traducono in violazioni dei diritti degli altri lavoratori non scioperanti o del datore di lavoro, tutelati da precetti della Costituzione o dell'ordinamento generale. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito per la quale era legittimo il licenziamento intimato a lavoratori scioperanti che avevano posto in essere violenze e intimidazioni contro altro lavoratore che non intendeva scioperare o che non intendeva adoperarsi per fare scioperare il personale addetto all'ufficio cui egli era preposto). (V 3289/74, mass n 371821; (V 357/71, mass n 349912).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)