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Sez. F, Sentenza n. 36066 del 25/08/2016 Ud. (dep. 31/08/2016) Rv. 268010 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE | Soppressione dell'ufficio del giudice di pace procedente - Prosecuzione del giudizio in altro ufficio - Lettura in udienza dell'ordinanza di rinvio del processo presso la nuova sede - Avviso all'imputato contumace - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-08-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268010-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - IN GENERE

In tema di giudizio dinanzi al giudice di pace, qualora l'ufficio procedente rientri tra quelli soppressi ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, non è necessario che l'avviso del rinvio del processo presso la nuova sede sia comunicato personalmente all'imputato contumace, se l'ordinanza che dispone il rinvio è letta in udienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)