Sez. L, Sentenza n. 13222 del 28/05/2013 (Rv. 626665 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Riconoscimento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo - Autonomia dei procedimenti - Conseguenze - Riconoscimento della causa di servizio - Pronuncia di ufficio sull'equo indennizzo - Esclusione - Specifica domanda dell'interessato - Necessità - Generica richiesta di riconoscimento "di tutti i benefici di legge" - Insufficienza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
Il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità o lesione da causa di servizio è prodromico e autonomo rispetto a quello di concessione dei consequenziali benefici di legge, precedendolo logicamente e cronologicamente, sicché l'amministrazione, che abbia riconosciuto la dipendenza da causa di servizio, non può pronunciarsi di ufficio sulla concessione dell'equo indennizzo, che presuppone necessariamente l'espressa domanda dell'interessato, la quale può essere contestuale o successiva alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ovvero può essere prodotta nel corso del relativo procedimento, ma deve essere specifica e precisare il tipo di prestazione richiesta, non potendo essere invece ritenuta implicitamente inclusa nella generica richiesta di riconoscimento "di tutti i benefici di legge".
Riferimenti normativi: DPR 29/10/2001 num. 461 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)