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Sez. 1 - , Sentenza n. 18219 del 05/07/2019 (Rv. 655325 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Appello - Eccezioni nuove - Fondate su fatti sopravvenuti dopo lo scadere del termine per la loro deduzione in primo grado - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655325-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 345 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)