Sez. 2, Sentenza n. 5703 del 18/04/2001 (Rv. 546032 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Basate su fatti sopravvenuti dopo lo scadere del termine per la loro deduzione in primo grado - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Il divieto posto dall'art. 345 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 52 Legge 1990/353, non opera nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l'insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che ha reso impossibile la deducibilità' dell'eccezione, non viola, infatti, l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ammissibile l'eccezione di giudicato esterno sul presupposto che esso si era formato su sentenza resa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)