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Sez. L, Sentenza n. 2253 del 08/04/1980 (Rv. 405922 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - LIMITAZIONE AGLI IMPIANTI OD AI GRUPPI DI IMPIANTI SINGOLARMENTE CONSIDERATI - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI DI TALI IMPIANTI - SUCCESSIONE - NOVAZIONE - EFFETTO CONNATURALE DEI RELATIVI SINGOLI ATTI DI AUTONOMIA - CONSEGUENZA - PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA EX ART 2120 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405922-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTIVITA ELETTRICHE GESTITE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRASFERIMENTO ALL'ENEL - LIMITAZIONE AGLI IMPIANTI OD AI GRUPPI DI IMPIANTI SINGOLARMENTE CONSIDERATI - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI DI TALI IMPIANTI - SUCCESSIONE - NOVAZIONE - EFFETTO CONNATURALE DEI RELATIVI SINGOLI ATTI DI AUTONOMIA - CONSEGUENZA - PRINCIPIO DI INFRAZIONABILITA EX ART 2120 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Poiche nella legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica 6 dicembre 1962 n 1643 (art 4) e nel successivo decreto delegato (DPR 22 maggio 1963 n 730, artt 1 e 2), con riferimento alle attivita elettriche gestite dall'amministrazione delle ferrovie dello stato, e previsto il trasferimento all'ENEL soltanto degli impianti o dei gruppi di impianti singolarmente considerati, si deve escludere - senza alcuna disparita di trattamento (art 3 cost) in riferimento al personale delle imprese elettriche nazionalizzate - che tale trasferimento determini anche la successione dell'ENEL nei rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, nei rapporti di lavoro con i dipendenti addetti agli impianti. Non essendosi, quindi, in presenza di una successione dell'impresa, gli Atti di autonomia, che determinano il passaggio dei lavoratori addetti agli impianti trasferiti, assumono il valore di elementi necessari alla cessazione del precedente rapporto ed all'inizio di quello nuovo non collegato col primo, sicche l'effetto novativo e connaturale a tali effetti, che costituiscono la manifestazione di una libera scelta del lavoratore non obbligato al trasferimento. Da cio deriva che non puo essere invocato il principio dell'infrazionabilita di cui allo art 2120 cod civ, il quale non solo presuppone la continuazione del rapporto senza soluzione di continuita, ma anche la esclusione di una novazione. (Conf 4911/79, mass n 401555; (Conf 3791/78, mass n 393338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 4 CORTE COST., DPR 22/05/1963 num. 730 art. 1, DPR 22/05/1963 num. 730 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)