Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10243 del 20/06/2012 (Rv. 623264 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Illegittimità - Contestazione relativa alle modalità di esecuzione - Esclusione anche alla luce della Direttiva 115/2008/CE - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, gli effetti della Direttiva 117/2008/CE, nella applicazione che di essa ha inteso dare la sentenza del 28/4/2011 della Corte di Giustizia (ricorso El Dridi) devono essere individuati esclusivamente nella disapplicazione dell'intimazione adottata ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e nella conseguente inesistenza di un titolo giustificativo per la conseguente espulsione, mentre nessuna incidenza nella legittimità di tale provvedimento, possono produrre le nuove regole sull'esecuzione dell'espulsione dettate dall'art. 13, comma quinto, nel testo modificato dal d.l. n. 89 del 2011, convertito nella legge n. 129 del 2011, atteso che eventuali difformità attinenti all'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento e/o del trattenimento non legittimi ma non in ordine al paramento alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento espulsivo, desumibile esclusivamente dalle condizioni di cui all'art. 13, comma secondo del d.lgs. n. 286 del 1998. (Nella specie la Corte ha confermato il provvedimento del giudice di pace, ritenendo irrilevante in sede di opposizione all'espulsione, la mancata adozione della modalità della partenza volontaria).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)