Sez. 2 - , Ordinanza n. 13626 del 19/05/2021 (Rv. 661290 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO | Opere private per la produzione di energia elettrica – Violazione delle distanze – Tutela ripristinatoria – Esclusione – Tutela indennitaria – Sussistenza – Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI LAVORI - RISARCIMENTO DEL DANNO
Le opere private realizzate, senza alcuna espropriazione, per la produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili in violazione delle distanze legali non soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 873 c.c. e alle relative sanzioni, in virtù dell'espressa loro equiparazione "alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche", disposta prima dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991 e successivamente dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sicchè è possibile ottenere la sola tutela indennitaria per il pregiudizio sofferto, trattandosi di interventi rispetto ai quali deve cedere anche la posizione di diritto soggettivo del proprietario confinante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decreto Legisl. 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)