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Sez. U, Ordinanza n. 9448 del 09/04/2024 (Rv. 670666-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Controversia tra proprietario di un fondo e società privata concessionaria per la costruzione di pala eolica su area confinante - Oggetto - Violazione delle distanze legali e risarcimento del danno - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Pronuncia di riduzione in pristino - Esclusione - Ragioni - Natura di pubblica utilità dell'opera - Indennità ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865 (e poi art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001) - Spettanza - Fondamento. PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - POTERI DEL GIUDICE - RIDUZIONE IN PRISTINO (DEMOLIZIONE) - LIMITI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670666-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

La controversia, instaurata dal proprietario di un fondo nei confronti di una società privata concessionaria dell'amministrazione comunale per la costruzione di una pala eolica, avente ad oggetto la pretesa di ripristino delle distanze legali tra il fondo ed il manufatto sito nell'area confinante, oltre al risarcimento dei danni, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché detta società è convenuta in giudizio non già come amministrazione o concessionaria che svolge il servizio di pubblica utilità di produzione e trasporto di energia nella rete elettrica nazionale, ma in quanto impresa costruttrice e proprietaria del manufatto, come tale responsabile del pregiudizio da questo causato, "staticamente", al terzo confinante; ciononostante, la qualificazione dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia come attività di pubblico interesse e di pubblica utilità e l'equiparazione delle relative opere a quelle dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche (previste dall'art. 1, comma 4, della l. n. 10 del 1991) precludono al giudice la possibilità di disporre, in caso di accoglimento della domanda, la riduzione in pristino, con la conseguenza che la tutela spettante al proprietario che abbia subìto la lesione del proprio diritto resta limitata al riconoscimento dell'indennità già prevista dall'art. 46 della l. n. 2359 del 1865 (oggi dall'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001), in considerazione dell'idoneità delle scelte compiute dall'autorità amministrativa in ordine all'ubicazione dell'opera a comprimere le posizioni soggettive del proprietario confinante e del divieto d'intervenire sull'atto amministrativo, imposto al giudice ordinario dall'art. 4 della l. n. 2248 del 1865, all. E.

Cod. Civ. art. 873, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 552 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 CORTE COST., Legge 14/11/1995 num. 481, Legge 23/07/2009 num. 99 art. 41 CORTE COST., Legge 09/01/1991 num. 10 art. 1 com. 4, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)