diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14024 del 27/09/2002 (Rv. 557677 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Natura edificatoria del fondo - Strumento urbanistico adottato e non approvato - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557677-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Gli strumenti urbanistici adottati e non ancora approvati non consentono la realizzazione delle opere in essi previste, in quanto l'approvazione da parte della Regione costituisce atto di perfezionamento dell'iter amministrativo e produce la legittimità e l'efficacia dello strumento stesso, mentre la sua adozione ha il solo effetto di far scattare le cd. "misure di salvaguardia". Ne deriva che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la mera adozione di una variante al piano regolatore generale è irrilevante al fine della classificazione del fondo quale edificabile o meno ed il giudice (ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) potrà far ricorso al criterio della edificabilità "di fatto" quando non esista alcuno strumento e tale edificabilità sia compatibile con le scelte urbanistiche, desumibili anche dalla mera adozione del medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)