Sez. L, Sentenza n. 710 del 06/02/1982 (Rv. 418506 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RETRIBUZIONE - OBBLIGO DI VERSAMENTO PER IL PERIODO DELLA SENTENZA ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - PRESUPPOSTO DI QUEST'ULTIMA - INVITO DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - RETRIBUZIONE - OBBLIGO DI VERSAMENTO PER IL PERIODO DELLA SENTENZA ALLA EFFETTIVA REINTEGRAZIONE - PRESUPPOSTO DI QUEST'ULTIMA - INVITO DEL DATORE DI LAVORO - MANCANZA - ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO ALTRO DATORE DI LAVORO - ININFLUENZA.*
A norma della seconda parte del secondo comma dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, l'Obbligo del datore di lavoro, che non ottempera alla sentenza che ha ordinato la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, di corrispondere a questo ultimo le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro, dalla data di tale sentenza fino a quella della reintegrazione, viene meno soltanto con la risoluzione del rapporto determinata dalla mancata ripresa del servizio da parte del lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro e, pertanto, ove detto invito non sia stato rivolto, non è escluso dal fatto dello svolgimento, da parte dello stesso lavoratore, di attività lavorativa presso un altro datore di lavoro. (V 4533/81, mass n 415242).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)