Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 28/10/1967 (Rv. 330109 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO ALLA TABELLA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO ALLA TABELLA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
La liquidazione degli onorari di avvocato deve essere effettuata applicando la tariffa in vigore al momento della liquidazione stessa. (9conf. 2401-60).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)