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Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 28/10/1967 (Rv. 330109 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO ALLA TABELLA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330109-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - LIQUIDAZIONE GLOBALE - RIFERIMENTO ALLA TABELLA IN VIGORE AL MOMENTO DELLA LIQUIDAZIONE.*

La liquidazione degli onorari di avvocato deve essere effettuata applicando la tariffa in vigore al momento della liquidazione stessa. (9conf. 2401-60).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)