Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 13/10/1970 (Rv. 348021 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ONORARI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI RISPETTIVAMENTE AL TEMPO DELLA PRESTAZIONE O DELLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - SUCCESSIONE DI TARIFFE PROFESSIONALI - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI ONORARI - RIFERIMENTO ALLE TABELLE VIGENTI RISPETTIVAMENTE AL TEMPO DELLA PRESTAZIONE O DELLA DEFINIZIONE DEL PROCESSO.*
In caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, i diritti di procuratore vanno liquidati con riferimento alle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, mentre gli onorari di avvocato debbono essere liquidati per ciascun procedimento in base alle tariffe vigenti al momento in cui questo viene definito. (V 296'69, mass n 338287 2433'68, mass n 334836 2672'67, mass n 330109 965'64).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)