Sez. 2, Sentenza n. 5849 del 14/06/1999 (Rv. 527404 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Estremi - Nel caso di domande contrapposte ricollegantisi ad un medesimo rapporto giuridico - Limiti.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
Anche quando trattisi di domande contrapposte che si ricollegano ad un medesimo rapporto giuridico, la continenza non sussiste quando nel giudizio avente un più ampio oggetto non sia esplicitamente od implicitamente contestata la pretesa fatta valere nell'altro giudizio, come nel caso in cui il debitore ingiunto, riconoscendo il debito di cui gli è stato ingiunto il pagamento, ne chieda, nel giudizio di opposizione, soltanto la compensazione con il suo credito nascente dallo stesso rapporto da lui fatto valere nell'altro giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)