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Sez. L, Sentenza n. 10713 del 22/07/2002 (Rv. 556081 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola contrattuale collettiva - Previsione di estinzione automatica del rapporto al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Legittimità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556081-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica, senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento (raggiungimento della massima anzianità contributiva), sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che se l'evento estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti. Pertanto, a seguito della privatizzazione (D.L. n.487 del 1993 convertito in legge n.71 del 1994) del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo che disciplina tale rapporto non può derogare le norme di legge imperative, ed è quindi nulla la previsione contrattuale secondo cui il rapporto si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con la conseguenza che la estinzione del rapporto va qualificata e valutata quale effetto di un negozio di recesso, la cui giustificazione non può essere individuata nella clausola contrattuale nulla.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1994 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)