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Sez. L, Sentenza n. 14697 del 29/12/1999 (Rv. 532602 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO | Clausola contrattuale collettiva prevedente l'estinzione automatica del rapporto per il raggiungimento della massima anzianità contributiva - Legittimità - Esclusione - Fattispecie relativa al personale dirigenziale dell'Ente poste italiane.
Stato
decisa il 1999-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532602-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO

Al contratto collettivo di diritto comune non è consentito di regolare un rapporto di lavoro subordinato privato a tempo indeterminato in maniera da snaturarne il tipo legale mediante la previsione della sua cessazione automatica senza bisogno di recesso, al verificarsi di un evento, sia esso considerato come scadenza di un termine o come avveramento di una condizione risolutiva, atteso che, se l'effetto estintivo fosse riconducibile ad un elemento accidentale del contratto validamente inserito, verrebbe meno la possibilità per il giudice di operare qualunque controllo sulla giustificazione dell'estinzione del rapporto per volontà delle parti, eccettuati soltanto i casi di nullità (ex art. 1418 cod.civ.) dell'elemento accidentale. Pertanto, nella nuova regolamentazione legislativa (D.L. n. 487 del 1993, conv. in legge n. 71 del 1994) del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale - anche con riguardo ai dirigenti d'azienda per i quali non vige un regime legale di stabilità del rapporto - non può derogare le norme di legge imperative e quindi è nulla la previsione contrattuale, secondo cui il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Decreto Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)