Sez. 1, Sentenza n. 18308 del 30/08/2007 (Rv. 598933 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debito nei confronti dei farmacisti - Scadenza - Determinazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo al debito di una USL nei confronti di un farmacista, la scadenza dell'obbligazione di pagamento si verifica, ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo Nazionale tra USL e farmacisti del 27 giugno 1979 reso esecutivo con d.P.R. 15 settembre 1979 e dell'art. 9 del d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, di identico contenuto, il venticinquesimo giorno dello stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno) la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle ricette (per tale intendendosi l'esecuzione della prescrizione medica formulata nella ricetta con la consegna dei medicinali all'assistito e con la tariffazione mediante gli adempimenti formali previsti) di cui si chiede il pagamento definitivo e dello stesso mese della spedizione delle ricette per cui si chiede la corresponsione dell'acconto.
Riferimenti normativi: DPR 21/02/1989 num. 94 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)