Sez. 1, Sentenza n. 3512 del 28/10/1958 (Rv. 882780 - 01)
APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - DIVERSA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - INDICAZIONE DELLA "CAUSA DEBENDI" - PROVA DELLA INESISTENZA DELLA CAUSA - LIMITAZIONI PROBATORIE RELATIVE ALLA CONFESSIONE - QUANDO APPLICABILI - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ - SIMULAZIONE
APPELLO - POTERI DEL GIUDICE - DIVERSA CONFIGURAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - PROMESSA DI PAGAMENTO - INDICAZIONE DELLA "CAUSA DEBENDI" - PROVA DELLA INESISTENZA DELLA CAUSA - LIMITAZIONI PROBATORIE RELATIVE ALLA CONFESSIONE - QUANDO APPLICABILI - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ - SIMULAZIONE
A) non viola il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, anche di sua iniziativa, dia al rapporto giuridico controverso una configurazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti o ritenuta dal primo giudice. B) la promessa di pagamento, di cui all'art.1988 codice civile, anche quando sia titolata, perché contiene la indicazione della causa debendi, non assume per questo natura confessoria, poiché, consistendo in una dichiarazione di volontà intesa ad impegnare il promittente all'adempimento della prestazione, oggetto della promessa, essa non può confondersi con la confessione, la quale consiste nella dichiarazione di fatti sfavorevoli al dichiarante, ed ha perciò il contenuto di una dichiarazione di scienza. Ne deriva che, anche in tale ipotesi, vige la regola, stabilita dal già citato articolo 1988 codice civile, che consente al promittente di dimostrare la inesistenza della causa; mentre le particolari limitazioni di prova poste dall'art.2732 codice civile, per la confessione potranno trovare applicazione allorquando, nel contesto dello stesso documento, accanto alla volontà diretta alla promessa coesista la dichiarazione di fatti storici, dai quali scaturisce il rapporto fondamentale. C) la disciplina della simulazione è applicabile alla confessione stragiudiziale fatta alla parte avversa o al suo rappresentante.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)