Sez. L, Sentenza n. 8229 del 07/10/1994 (Rv. 488040 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE | Quietanza - Valore probatorio - Esistenza del pagamento come fatto estintivo - Contestazione - Mezzi - Prova dei fatti ex art. 2732 cod. civ. - Dolo e simulazione - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - ALLA PARTE
La quietanza costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento ed integra quindi, tra le parti, quale confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore, piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo; ne consegue che l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'art. 2732 cod. civ. perché venga meno l'efficacia della confessione, per cui sono da ritenersi irrilevanti il dolo e la simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)