Sez. 2, Sentenza n. 3719 del 14/11/1969 (Rv. 343968 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO FRA LE PARTI ORIGINARIE - MORTE DELL'ALIENANTE DOPO LA CESSIONE DEL DIRITTO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE A CARICO DEGLI EREDI E NON DELL'ACQUIRENTE A TITOLO PARTICOLARE*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - CONTINUAZIONE DEL GIUDIZIO FRA LE PARTI ORIGINARIE - MORTE DELL'ALIENANTE DOPO LA CESSIONE DEL DIRITTO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE A CARICO DEGLI EREDI E NON DELL'ACQUIRENTE A TITOLO PARTICOLARE*
La successione a titolo particolare nel diritto controverso non opera alcun effetto sul rapporto processuale, il quale prosegue tra le parti originarie. Pertanto, ove una delle parti sia deceduta dopo di aver alienato il diritto controverso, il processo - dichiarato interrotto - deve essere riassunto nei confronti degli eredi dell'alienante, mentre l'acquirente non puo pretendere di costituirsi in giudizio in sostituzione di quest'ultimo, senza il consenso delle altre parti e, quindi, anche dei successori a titolo universale della parte originaria defunta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)