Sez. 2, Sentenza n. 674 del 09/03/1972 (Rv. 356764 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORIGINARIE - MORTE DELL'ALIENANTE DEL DIRITTO CONTROVERSO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEL PROCESSO TRA LE PARTI ORIGINARIE - MORTE DELL'ALIENANTE DEL DIRITTO CONTROVERSO - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEGLI EREDI - NECESSITA.*
La successione nel rapporto processuale e del tutto autonoma rispetto alla successione a titolo particolare nel diritto controverso, nel senso che l'alienante continua ad essere parte nel giudizio relativo a tale diritto, salvo che l'altra parte ne abbia consentita l'estromissione, dopo la Costituzione dell'acquirente. Pertanto, ove una delle parti sia deceduta dopo aver alienato il diritto controverso, e necessario che il giudizio prosegua nei confronti di tutti i suoi eredi. (Conf 3719'69, mass n 343968; 810'66, mass n 321627).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)