Sez. 2, Sentenza n. 3186 del 23/03/1991 (Rv. 471439 - 01)
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune | Impianto centralizzato dell'acqua calda - Deliberazione di soppressione - Unanimità del consenso dei condomini - Necessità.
Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Innovazioni - Su parti comuni dell'edificio - Impianti di uso comune
L'impianto centralizzato dell'acqua calda è compreso fra le parti comuni dell'edificio a norma dell'art. 1117, nn. 2 e 3 cod.civ., per modo che la deliberazione di soppressione di detto servizio richiede, per poter essere validamente approvata, l'unanimità dei condomini, ai sensi dell'art. 1120 secondo comma cod. civ., il quale vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni inservibili all'uso, al godimento anche di un solo condomino dissenziente, senza che possa rilevare la mancanza di assoluta irreversibilità della adottata decisione e la particolare onerosità del mantenimento e adeguamento degli impianti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)