Sez. 2, Sentenza n. 2821 del 16/07/1976 (Rv. 381569 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - RIPARAZIONE DI TERRAZZA O LASTRICO - RIPARTIZIONE DELLA SPESA - CRITERIO - SOGGETTI OBBLIGATI - MISURA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - RIPARAZIONE DI TERRAZZA O LASTRICO - RIPARTIZIONE DELLA SPESA - CRITERIO - SOGGETTI OBBLIGATI - MISURA.*
La spesa per la riparazione di una terrazza o di un lastrico di un edificio condominiale deve essere sopportata per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui la terrazza o il lastrico serve, in proporzione del valore del piano di ciascuno. L'Obbligo di partecipare alla ripartizione dei cennati due terzi della spesa non deriva dalla sola, generica, qualita di partecipante del condominio ma dall'essere proprietario di una unita immobiliare compresa nella colonna d'aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione. A carico di colui che, oltre ad avere l'uso esclusivo della terrazza o del lastrico, sia anche proprietario di una delle unita immobiliari ad essi sottostanti, sorge l'Obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un terzo, quale utente esclusivo della terrazza o del lastrico; in proporzione del valore millesimale dell'unita compresa nella colonna sottostante a quelli, quale proprietario dell'unita medesima. (V 244/74, mass n 367862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)