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Sez. 2, Sentenza n. 244 del 29/01/1974 (Rv. 367862 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - LASTRICO SOLARE O TERRAZZA A LIVELLO - SPESA DI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE - CRITERIO DI RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1974-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367862-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - LASTRICO SOLARE O TERRAZZA A LIVELLO - SPESA DI RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE - CRITERIO DI RIPARTIZIONE.*

La spesa per la riparazione o ricostruzione del lastrico o della terrazza a livello va sopportata per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico o la terrazza serve, in proporzione del valore del piano di ciascuno. Pertanto, non solo bisogna separare i condomini che hanno l'uso esclusivo del lastrico e della terrazza, per porre a loro carico un terzo dell'Onere della ricostruzione o riparazione, ma, nell'ambito dei rimanenti condomini, va fatta un'ulteriore distinzione fra coloro che hanno e coloro che non hanno appartamenti nella zona dell'edificio coperta dal lastrico o dalla terrazza. (V 533'69, mass n 338679; 3007'67, mass n 330720; 208'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)