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Sez. 3, Sentenza n. 6270 del 20/04/2012 (Rv. 622249 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Atto di concessione di ipoteca volontaria - Revocatoria - Effetti - Somme percepite dal creditore ipotecario in sede di distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata - Obbligo di restituzione - Sussistenza - Presupposti.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622249-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

Se una causa legittima di prelazione (nella specie, ipoteca) perda efficacia con effetto retroattivo (nella specie, a causa di vittorioso esercizio dell'azione revocatoria) dopo l'aggiudicazione del bene pignorato e la distribuzione del ricavato, il creditore postergato, che in sede di distribuzione non sia riuscito a soddisfarsi, ha diritto di ottenere da quello, la cui causa di prelazione sia venuta meno, la restituzione delle somme indebitamente percepite, a condizione, tuttavia, che tale circostanza non potesse essere fatta valere nel corso del giudizio di esecuzione. (Nella specie, un creditore munito di ipoteca si era soddisfatto per intero sul bene esecutato, esaurendone il valore. Dopo la distribuzione del ricavato, tuttavia, l'atto di concessione dell'ipoteca era stato revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiarato inefficace nei confronti di altro creditore, munito di titolo esecutivo giudiziale trascritto dopo l'iscrizione dell'ipoteca. Il creditore vittorioso in revocatoria aveva allora domandato al creditore soddisfatto, in un autonomo giudizio, la restituzione delle somme ottenute mercé la vendita forzata dell'immobile. La S.C., in virtù del principio di cui alla massima, ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)