Sez. 3, Sentenza n. 978 del 18/02/1981 (Rv. 411506 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (EVENTUS DAMNI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (VENDITA DI UN IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA - SODDISFACIMENTO (TRANSATTIVO) CON IL RICAVATO DEL CREDITORE IPOTECARIO ESECUTANTE).*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (EVENTUS DAMNI) - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE (VENDITA DI UN IMMOBILE GRAVATO DA IPOTECA - SODDISFACIMENTO (TRANSATTIVO) CON IL RICAVATO DEL CREDITORE IPOTECARIO ESECUTANTE).*
Poiche l'eventus damni che - ai fini dell'azione revocatoria - giustifica e condiziona la tutela normativa a favore del creditore consiste nell'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecatogli dallo atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore, esso non puo essere identificato con gli effetti di quegli atti negoziale che, interferendo in un processo esecutivo (come la vendita di un immobile, il cui prezzo sia servito al debitore per soddisfare transattivamente un creditore ipotecario che stava procedendo esecutivamente su tale bene) pregiudichino una sia pur remota eventualita di soddisfacimento di un ulteriore creditore chirografario, ma deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettivita - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilita di soddisfazione del primo con riguardo alla entita della garanzia reale del secondo. (V 3449/79, mass n 399868).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)