Sez. U, Sentenza n. 276 del 17/01/1986 (Rv. 443912 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE CON MEMBRI DEL CONSIGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (SEZIONE DISCIPLINARE) - COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE DISCIPLINARE CON MEMBRI DEL CONSIGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La composizione della Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura con membri del consiglio medesimo, secondo la previsione degli artt. 4 e 6 della legge 24 marzo 1958 n. 195, sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, e la conseguente possibilità che detti membri vengano a pronunciare in Sede disciplinare su fatti in ordine ai quali abbiano già espresso il loro parere nell'ambito delle attività amministrative del consiglio, non è idonea ad incidere sulla validità della pronuncia di detta Sezione, e manifestamente non pone le citate norme in contrasto con gli artt. 24, 101-109 della Costituzione, tenuto conto che l'indicato cumulo di funzioni giurisdizionali ed amministrative è previsto dalla stessa Costituzione (art. 105), e che inoltre, alla stregua dei principi generali dell'ordinamento processuale, sia civile che penale, una situazione di incapacità od incompatibilità è ravvisabile solo in relazione all'intervento dello stesso giudice in diversi gradi del processo. (V mass n 2204/64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 105, Costituzione art. 109, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 1, Legge 03/01/1981 num. 1 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)