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Sez. 3, Sentenza n. 12829 del 19/11/1999 (Rv. 531290 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE | Art. 3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - Azione di responsabilità nei confronti del vettore - Termine di decadenza di un anno - Richiesta di accertamento tecnico preventivo - Efficacia impeditiva della menzionata decadenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531290-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - IN GENERE

La decadenza annuale dall'azione di responsabilità nei confronti del vettore, prevista dall'art. 3.6 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, resa esecutiva in Italia con legge n. 1638 del 1929, non è impedita da una domanda di accertamento tecnico preventivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2913, Cod. Civ. art. 2945, Legge 19/07/1929 num. 1638, Convenzione di Bruxelles 25/08/1924 num. 3, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)