Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 16/02/1996 (Rv. 495869 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE | Proprietario - Locatore del bene pignorato - Diritto a riscuotere i canoni successivi al pignoramento - Esclusione - Azione per conseguire il credito relativo ai canoni arretrati - Sussistenza - Azione surrogatoria del creditore del locatore relativamente a tali crediti - Esperibilità.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - EFFETTI - ESTENSIONE AD ACCESSORI, FRUTTI E PERTINENZE
Dopo il pignoramento, il proprietario-locatore del bene pignorato, il quale non può più continuare a riscuotere il corrispettivo della locazione del bene stesso (in virtù del disposto di cui agli artt. 2912 cod. civ., 65 e 560 cod. proc. civ.), è legittimato ad agire per conseguire il credito costituito dai canoni rimasti in tutto o in parte non pagati fino alla data del pignoramento. Infatti, a tali canoni - che, ancorché afferenti al bene, non costituiscono frutti del bene, bensì crediti del locatore pignorato - non può applicarsi il disposto dell'art. 2912 cod. civ. sull'estensione del pignoramento, disponendo il creditore del locatore, relativamente a tali crediti, di altri mezzi di tutela, quale l'azione surrogatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Civ. art. 2912, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 560
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)