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Sez. 1, Sentenza n. 13124 del 13/04/1976 Ud. (dep. 09/12/1976) Rv. 134903 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA COME UNICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1976-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134903-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA COME UNICO MOTIVO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

Il ricorso per Cassazione non e ammissibile solo per proporre una questione di legittimita costituzionale. Infatti, posto che la eventuale dichiarazione di illegittimita costituzionale non e fine a se stessa, ma svolge una funzione strumentale rispetto alla decisione relativa all'oggetto del giudizio, e inammissibile il ricorso se non sia stata proposta alcuna questione di Competenza della Corte di Cassazione, alla cui risoluzione serva da presupposto strumentale la denunciata illegittimita costituzionale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 524, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)