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Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 17/02/1981 Ud. (dep. 14/04/1981) Rv. 148365 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148365-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*

La concessione o meno del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale e tenuto a motivare almeno sugli elementi, cui ha dato prevalenza, quali la gravita del reato o la capacita a delinquere.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)