Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 17/02/1981 Ud. (dep. 14/04/1981) Rv. 148365 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE.*
La concessione o meno del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale e tenuto a motivare almeno sugli elementi, cui ha dato prevalenza, quali la gravita del reato o la capacita a delinquere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)