Sez. L, Sentenza n. 372 del 23/01/1989 (Rv. 461502 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - DIRITTO DOVERE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE AUTONOMO DI UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO, OPERATO IN UN ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE PARTI PRIVATE - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA - DIRITTO DOVERE DELL'ENTE PREVIDENZIALE - RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE AUTONOMO DI UN PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO, OPERATO IN UN ACCORDO TRANSATTIVO TRA LE PARTI PRIVATE - IRRILEVANZA.*
Il riconoscimento del carattere autonomo di un pregresso rapporto di lavoro, operato nel contesto di un accordo transattivo tra le parti di detto rapporto, non può spiegare alcuna efficacia nei confronti dell'ente previdenziale, il quale agisca in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi assicurativi sul presupposto della natura subordinata del rapporto di lavoro, atteso che il rapporto previdenziale è autonomo, differenziandosi per fonte, causa, soggetti e contenuto, dal rapporto di lavoro che ne costituisce il presupposto e che l'ente previdenziale ha il diritto-dovere di accertare autonomamente l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la Costituzione del rapporto assicurativo. (V 473/85, mass n 453005; (V 2302/85, mass n 440181).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)