Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 08/05/1987 (Rv. 453005 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RINVIO - D'UFFICIO DELLE UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI SUCCESSIVI AL RINVIO - SUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RINVIO - D'UFFICIO DELLE UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE - MANCATA COMUNICAZIONE ALLE PARTI - NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI SUCCESSIVI AL RINVIO - SUSSISTENZA.*
A norma del primo comma dell'art. 82 disp. Att. Cod. proc. civ., concernente il rinvio d'ufficio delle udienze di prima comparizione deve essere data comunicazione alle parti del rinvio della prima udienza ovvero di ogni altro suo differimento di cui la parte possa non essere informata e di cui non si possa presumere la conoscenza. L'omessa comunicazione, impedendo l'attività difensiva della parte, determina la nullità dei provvedimenti giurisdizionali successivi al rinvio per violazione del principio del contraddittorio. (V 2302/85, mass n 440181; (V 2778/83, mass n 427688; (V 0581/82, mass n 418322; (V 2410/68, mass n 334792).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)