Sez. L, Sentenza n. 2358 del 04/04/1986 (Rv. 445483 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AD ESSERE PROMOSSO ALLA CATEGORIA, GRADO O CLASSE SUPERIORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO AD ESSERE PROMOSSO ALLA CATEGORIA, GRADO O CLASSE SUPERIORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il diritto soggettivo del lavoratore ad essere promosso a categoria, grado o classe superiore è configurabile allorquando la disciplina del rapporto di lavoro garantisca l'avanzamento in carriera come effetto diretto ed immediato di determinati presupposti di fatto, di cui sia stata accertata l'esistenza, indipendentemente da ogni indagine valutativa del datore di lavoro, cui sono imposti determinati doveri (da assolvere secondo il principio generale dell'Obbligo di correttezza e buona fede) in relazione ai procedimenti da adottare per l'avanzamento dei dipendenti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva disatteso la domanda del lavoratore, che rivendicava il diritto ad un posto di categoria B1 in base alla procedura di scelta per concorso interno ai sensi dell'art. 21, punto b, del C.C.n.L. 7 giugno 1976 per i dipendenti dell'ENEL, sul rilievo che altro dipendente vantava un diritto poziore al medesimo posto, facendo parte del personale da utilizzare a seguito di ristrutturazione organizzativa, con la conseguente sussistenza di uno dei casi di "esclusione dalla scelta" previsti dall'ultima parte dell'art. 21 citato). (Conf 986/85, mass n 439134).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 07/06/1976 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)