Sez. 1 - , Sentenza n. 18770 del 12/07/2019 (Rv. 654662 - 02)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Condotta gestoria illecita degli amministratori - Omessa adeguata vigilanza dei sindaci - Responsabilità - Condotta esigibile.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
Non è sufficiente ad esonerare i sindaci della società da responsabilità, in presenza di una illecita condotta gestoria posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro o di avere assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, qualora i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2407
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)