Sez. 2 - , Sentenza n. 24170 del 04/08/2022 (Rv. 665556 - 02)
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Società bancarie - Condotte dolose degli amministratori - Omessa vigilanza da parte dei membri del collegio sindacale - Doveri esigibili - Onere della prova. SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE - In genere.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia, i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.
Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 151, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 150
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)