Sez. 5, Sentenza n. 12644 del 14/01/2016 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266874 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI | Rapporto di specialità con il reato di omissione di soccorso - Sussistenza - Conseguenze - Concorso di reati - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - ABBANDONO DI PERSONE MINORI O INCAPACI
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci è in rapporto di specialità rispetto a quello di omissione di soccorso, in quanto, a differenza di quest'ultimo che punisce chiunque si trovi occasionalmente a contatto diretto con una persona in stato di pericolo, sanziona la violazione di uno specifico dovere giuridico di cura o di custodia, che incombe su determinate persone o categorie di persone, da cui derivi una situazione di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici avevano qualificato come "omissione di soccorso", anziché "abbandono di persona incapace", la condotta dell'imputato che, rientrato a casa e trovata la moglie in gravissime condizioni di salute, aveva omesso di prestarle assistenza e di chiedere soccorso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 591, Cod. Pen. art. 593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)