Sez. L, Sentenza n. 2575 del 03/03/1992 (Rv. 476029 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi | Dei premi e delle altre somme dovuti all'INAIL - Elevazione a tre anni ex art. 4 del D.L. n. 663 del 1979 ed a dieci anni ex art. 12 del D.L. n. 536 del 1987 dell'originario termine annuale - Effetto retroattivo - Esclusione - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Di contributi
La norma dell'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito in legge 29 febbraio 1980 n. 33), che ha elevato a tre anni il termine (annuale) di prescrizione previsto (per l'azione dell'INAIL volta alla riscossione dei premi di assicurazione e delle somme dovute dai datori di lavoro) dall'art. 112, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e la norma dell'art. 12 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 (convertito in legge 29 febbraio 1988 n. 48), che ha ulteriormente elevato a dieci anni lo stesso termine, non sono applicabili retroattivamente - in difetto di espressa o almeno implicita previsione legislativa - nel caso in cui il più breve termine prescrizionale stabilito dalla norma precedente sia già decorso, con conseguente estinzione del diritto dell'Istituto, all'atto dell'entrata in vigore della nuova disposizione (che, regolando gli effetti e non già il fatto generatore del diritto dell'INAIL, è invece applicabile nell'ipotesi in cui il vecchio termine di prescrizione sia ancora in corso).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 12, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)