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Sez. L, Sentenza n. 8236 del 08/10/1994 (Rv. 488046 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Durata di un termine prescrizionale - Prolungamento per effetto di una nuova norma - Sopravvenienza durante il decorso del periodo prescrizionale previsto dalla vecchia norma - Operatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488046-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

Una norma che - come l'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980 n. 33, in relazione al termine di prescrizione di cui all'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - prolunghi la durata di un termine prescrizionale, quale già fissata da una precedente norma, e che entri in vigore prima che tale periodo prescrizionale sia già integralmente decorso, cioè prima che si sia verificata l'estinzione del diritto soggetto a prescrizione, esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente e perciò, pur non essendo retroattiva (come non retroattiva è la norma dell'art. 12 del D.L. 30 dicembre 1987 n. 536, convertito con legge n. 48 del 1988, che ha disposto l'ulteriore elevazione a dieci anni dello stesso termine), vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 12, Legge 29/02/1980 num. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)