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Sez. L, Sentenza n. 12208 del 03/07/2004 (Rv. 574082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Valutazione di merito - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie in materia di CCNL per i lavoratori marittimi.
Stato
decisa il 2004-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, con l'individuazione della volontà delle parti, è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, soltanto alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contraria alla logica la motivazione del giudice di merito che, in relazione all'art. 8 del CCNL per i lavoratori marittimi, prevedente una indennità, aggiuntiva rispetto alla rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria per il caso di morte o invalidità, in misura pari alla differenza tra sei annualità di retribuzione - proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale - ed il valore capitale della rendita, aveva ritenuto che tale riduzione proporzionale da operare in caso di invalidità parziale dovesse aumentare al crescere della percentuale di invalidità, e non viceversa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)