diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 16384 del 20/08/2004 (Rv. 576543 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Per insubordinazione - Accertamento relativo - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576543-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento per insubordinazione del lavoratore consistita nel rifiuto di ottemperare all'ordine legittimo di svolgere un diverso compito, il riconoscimento in concreto della sussistenza degli elementi idonei ad esprimere la volontà del lavoratore di contestazione dei poteri datoriali - che può essere aperta, senza che per questo debba consistere anche in una formale dichiarazione in tale senso - è riservata all'apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato l'insubordinazione nel rifiuto del lavoratore di ottemperare all'ordine legittimo di svolgere un diverso compito nel reparto imballaggio, anche quando l'ordine gli era stato reiterato, prima dal diretto superiore e poi da altro dipendente ancora più in alto nella gerarchia aziendale, mettendo in discussione proprio l'autorità dei due superiori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)