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Sez. 4, Sentenza n. 1490 del 20/11/2009 Ud. (dep. 14/01/2010) Rv. 246302 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Subappalto - Esonero da responsabilità del subappaltante - Condizioni.
Stato
decisa il 2009-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246302-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 3, Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)