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Sez. L, Sentenza n. 20474 del 29/09/2014 (Rv. 632814 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di diritto - Vincolatività - Estensione alle norme processuali - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632814-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in ordine agli "errores in iudicando", relativi al diritto sostanziale, e per le violazioni di norme processuali tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto, con valenza processuale, accertato e qualificato giuridicamente agli effetti della cassazione della sentenza. Ne consegue che il giudice di rinvio, ove la Corte abbia imposto di svolgere unicamente accertamenti tecnici finalizzati a dare concretezza al principio di diritto affermato (nella specie, il superamento della soglia di esposizione ad amianto per il periodo minimo di legge), non può rilevare, in assenza di una pregressa eccezione, la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 47, secondo comma, d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, trattandosi di questione definitivamente preclusa perché incompatibile con le direttive in concreto impartite dalla Suprema Corte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)