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Sez. U, Sentenza n. 15602 del 03/07/2009 (Rv. 608910 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Principio di dirittto - Vincolatività - Estensione alle norme processuali - Conseguenze - Diversa qualificazione giuridica del fatto in sede di rinvio - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608910-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio, è precluso qualsiasi riesame dei presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, non solo in ordine agli "errores in judicando" relativi al diritto sostanziale, ma anche per le violazioni di norme processuali, tutte le volte in cui il principio sia stato enunciato rispetto a un fatto con valenza processuale. Pertanto, quando la Corte abbia affermato, in relazione ad un atto amministrativo impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la sua idoneità a ledere una posizione giuridica soggettiva giuridicamente protetta e la sua autonoma impugnabilità, tale qualificazione non può essere rimessa in discussione, in sede di rinvio, sulla base di profili diversi, quali il carattere endoprocedimentale dell'atto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)