Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1058 del 17/01/2018 (Rv. 647199 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Iscrizione della causa a ruolo - Violazione del termine di cui all’art. 616 c.p.c. - Conseguenze - Improcedibilità dell’opposizione - Configurabilità – Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)