Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25902 del 15/12/2016 (Rv. 642321 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura della fase sommaria – Omessa fissazione del termine giudiziale per l'introduzione del giudizio di merito – Ricorribilità in cassazione – Esclusione – Ragioni – Statuizione sulle spese di lite – Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., giacché priva del carattere della definitività, anche quando contenga la statuizione sulle spese di lite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)