Sez. 5 - , Sentenza n. 2732 del 28/01/2022 (Rv. 663745 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Compravendita - Corrispettivo costituito da rinuncia al credito - Imponibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di IVA, ove nell'ambito di una vendita l'acquirente rinunci al credito, derivante dal parziale pagamento del prezzo del bene già oggetto di analogo negozio concluso in precedenza tra le stesse parti, la rinuncia è soggetta all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione dell'obbligo di non fare corrisponde a uno spostamento patrimoniale negativo e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi assoggettabile a imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)