Sez. 5 - , Sentenza n. 23668 del 01/10/2018 (Rv. 650517 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | IVA - Obbligazioni di non fare - Imponibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di IVA, l'atto con il quale le parti rinunciano ai rispettivi crediti è soggetto all'applicazione dell'imposta, in quanto l'assunzione del reciproco obbligo di non fare implica reciproche attribuzioni patrimoniali e si configura, pertanto, quale prestazione di servizi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 11, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)