Sez. 2, Sentenza n. 12015 del 06/11/1992 (Rv. 479363 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi | Giudizio di cassazione instaurato da o nei confronti del curatore del fallimento - Sopravvenuta chiusura del fallimento - Produzione di documenti nuovi attinenti a detta chiusura - Inammissibilità.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Deposito di atti - Di documenti nuovi
Nel giudizio di cassazione instaurato da o nei confronti del curatore del fallimento non è consentita, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di nuovi documenti attinenti alla sopravvenuta chiusura del fallimento, in quanto detto evento non determina automaticamente il subentrare del fallito, tornato in bonis, nel rapporto processuale e, quindi, non incide sull'ammissibilità del ricorso e del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)