Sez. 1, Sentenza n. 2459 del 03/03/1995 (Rv. 490895 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Azione revocatoria - Pendenza - Concordato fallimentare - Sopravvenienza nel corso del giudizio di merito - Accertamento di tale circostanza nel giudizio di Cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
La circostanza che, nel corso del giudizio di merito, sia intervenuto un concordato fallimentare, con l'effetto di rendere improseguibile le azioni revocatorie cedute al terzo assuntore, attenendo ad una questione di sopraggiunta carenza di interesse, o di legittimazione, deve essere fatta rilevare attraverso lo strumento dell'interruzione, ovvero attraverso la produzione in giudizio dei nuovi documenti attestanti la circostanza stessa. Quest'ultima non può, quindi, divenire oggetto di indagine nel corso del giudizio di cassazione, siccome l'art. 372 cod. proc. civ. impedisce la produzione in fase di legittimità di documenti (nella specie, la sentenza di omologazione del concordato) non prodotti nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)